LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL’AGENTE POSTALE SULL’AVVISO DI RICEVIMENTO RENDE INESISTENTE E NON SOLTANTO NULLA LA NOTIFICAZIONE
Con l’Ordinanza n. 17373 del 19.08.2020 la Corte di Cassazione ribadisce (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146) in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani
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