L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON PUò DEDURRE MOTIVI E CIRCOSTANZE DIVERSI DA QUELLI CONTENUTI NELL’ATTO DI ACCERTAMENTO
Con l’ordinanza n. 24622 del 04.11.2020 ribadisce un importante limite degli atti difensivi dell’Agenzia delle Entrate. Viene affermato che la Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che nel processo tributario di appello l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento (cfr. Cass. sent.
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