Con il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni”), il legislatore interviene anche sul Codice appalti.
Tra la novità, in ordine agli appalti, il legislatore modifica il sistema della c.d. “moralità professionale”, innovando l’art. 80 (rubricato “Motivi di esclusione”) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con lo scopo di risolvere alcune delle criticità emerse in sede di applicazione della norma.
In particolare, il comma 1, dell’art. 5 (rubricato “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”), del decreto-legge prevede una profonda modifica della causa di esclusione legata agli illeciti professionali, ripartendo la disciplina prima prevista all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice appalti in tre nuove fattispecie, inserite nelle nuove lettere c), c-bis) e c-ter).
Di queste, la prima fattispecie, quella di cui alla lettera c), ricalca sostanzialmente la prima parte del testo previgente, con la previsione della esclusione “dalla partecipazione alla procedura d’appalto” quando “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Si attribuisce così, alle Stazioni Appaltanti, un ampio margine di valutazione sulle vicende che riguardano le imprese e gli operatori economici sotto il profilo della correttezza professionale, dell’integrità e dell’affidabilità. Questo onerando però la Stazione Appaltante di dare dimostrazione dei gravi illeciti “con mezzi adeguati”, analogamente alla disciplina precedente.
Viene tolta, invece, la parte precedentemente inserita alla lettera c) di elencazione, che comunque era puramente esemplificativa, di casi di illeciti professionali, che sono state trasformate in autonomi motivi di esclusione, alle successive lettere c-bis) e c-ter).
La seconda fattispecie, quella di cui alla nuova lettera c-bis), prevede l’esclusione dalla gara quando “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
La terza fattispecie, quella di cui alla lettera c-ter), prevede l’esclusione anche nell’ulteriore ipotesi ove “l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.
L’entrata in vigore delle nuove norme – come disposto nel secondo comma dell’art. 5 – è immediata: per tutte le “procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (15 dicembre 2018) nonché, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data (15 dicembre 2018), non siano ancora stati inviati dalla Stazione Appaltante gli inviti a presentare le offerte.
Fonte: https://www.tuttocamere.it