1) Nelle more della definizione del processo di riordino delle Camere di Commercio, tuttora in atto, anche per il 2019, gli importi del diritto annuale restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.
Secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto 22 maggio 2017 (recante “Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019”) e del successivo decreto del 2 marzo 2018, le Camere di Commercio sono state autorizzate – per gli anni 2017, 2018 e 2019 – ad incrementare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.
Il rincaro del diritto annuale, deliberato dai Consigli camerali, per ora, di 88 Camere di Commercio, serve a finanziare una serie di programmi e di progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Le Camere di Commercio interessate, per beneficiare dell’incremento del 20%, dovranno presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti, allegando la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori.
Nel caso in cui, invece, le Camere di Commercio decidano di affidare alle loro aziende speciali o alle unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse dovrà essere inviata alla Camera di Commercio, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell’azienda speciale o dell’unione regionale.
2) Il versamento del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di “pagoPA”.
Ricordiamo che è stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio.
Le imprese che esercitano l’attività anche tramite unità locali o sedi secondarie, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l’unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell’anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell’importo dovuto per la sede dell’impresa.
Le Imprese che denunciano l’apertura di unità locali nel corso dell’anno debbono versare il diritto annuale, relativo all’anno in corso, entro 30 giorni dall’iscrizione.
Il termine di pagamento del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Le imprese che trasferiscono la sede da una provincia ad un’altra, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento.
3) Per quanto riguarda i casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale, a completamento di quanto comunicato al punto 1) della nostra newsletter n. 29 del 21 dicembre 2018, vogliamo semplicemente ricordare quanto previsto per le Start-up e per le P.M.I Innovative.
Le Start-up – che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese – hanno diritto all’esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012). La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di Start-up, iscritti nella medesima sezione speciale.
Le PMI innovative, a differenza delle Start-up innovative, sono tenute al versamento del diritto annuale. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un’apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma non l’esenzione dal diritto annuale.
4) Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall’art. 17 della L. n. 133/1999).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it