CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, tramite la sezione “La Posta” della propria rivista telematica FiscoOggi, risponde ad un quesito in tema di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ed, in particolare, su come lo stesso debba essere imputato in caso di comunione.
In caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e di successivo riacquisto, entro un anno, di un’altra abitazione in presenza delle condizioni per usufruire degli stessi benefici, si ha diritto a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7, legge 448/1998). Il credito ha natura personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con la agevolazioni.
Ne consegue, precisano le Entrate, che qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Fonte: http://www.fiscooggi.it