I commi da 954 a 957 prevedono che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.
In particolare, il comma 954 prevede che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.
L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
Il comma 955 prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016.
Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it