E’ ammissibile, ex art. 2191 Codice civile, la cancellazione di iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale tipico di documento contabile che dia conto degli esiti liquidatori, come previsto dall’art.- 2492 C.C.
E’ quanto ha disposto il Giudice del Registro del Tribunale di Milano, con il provvedimento n. 154 del 28 novembre 2018, ritenendo ammissibile la “cancellazione della cancellazione” di una società dal Registro delle Imprese poiché il relativo bilancio finale di liquidazione non era veritiero, non risultando in esso rappresentati i crediti sociali derivanti da un contratto di cessione dell’azienda della società pure iscritto presso il Registro delle Imprese.
Con questo provvedimento, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di alcuni creditori di una società a responsabilità limitata di cui era stata precedentemente iscritta la cancellazione dal Registro delle imprese su richiesta del liquidatore.
I ricorrenti avevano, infatti, dimostrato che il bilancio finale di liquidazione non riportava alcuna indicazione di un consistente credito che la società avrebbe ancora dovuto incassare per una cessione di azienda.
Ritenendo che la verifica della veridicità del bilancio finale di liquidazione rientri nell’ambito del controllo “qualificatorio” assegnato al Giudice del registro, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ordinato la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In particolare, il Tribunale di Milano – richiamando le precedenti decisioni conformi del Giudice del registro di Milano del 1° agosto 2011 e del 31 dicembre 2013 e del Tribunale di Milano del 22 novembre 2013, nonché la parte motiva della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 9 aprile 2010 n. 8426 – ha giudicato che la cancellazione della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non è contrastante con la disciplina sancita dall’art. 2495, secondo comma, C.C., che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it