La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 521 dell’11 gennaio 2019, ha ribadito che, nel lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per la effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, non determinano l’automatica estinzione del rapporto stesso ma soltanto la recedibilità “ad nutum” dal rapporto di lavoro e, dunque, il venire meno del regime di stabilità.
Di conseguenza, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it