Nell’ambito delle attività di assistenza fiscale i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta.
A tal fine quest’ultimi sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta non comunichi, con il modello CSO, la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730 la Circolare n. 4/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che l’intermediario cessato dall’incarico possa comunicare tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia, a sua volta, provvede a contattare il sostituto d’imposta e ad invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Se però il sostituto d’imposta non provvede ad aggiornare l’indirizzo telematico, comportando una interruzione dell’assistenza fiscale (dato che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio), l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto.
In questo caso il sostituto d’imposta è tenuto, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, a compilare il quadro CT3 al fine di comunicare il nuovo indirizzo telematico.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it