Con la sentenza n. 10094/1 del 16 novembre 2018 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, respingendo il ricorso in appello di alcune società che avevano impugnato l’avviso di accertamento, emesso per il recupero di IVA su una serie di fatture ritenute dall’Agenzia inesistenti, ha chiarito che ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, spetta al contribuente di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate e ritenute dall’Ufficio come inesistenti.
Una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, infatti, è onere del contribuente provare l’effettività delle operazioni contestate, senza che tale onere possa essere assolto con la mera esibizione delle fatture o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili.
Fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it