L’Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio 2019, ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ in tema di Fatturazione Elettronica riferito, in particolare, ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts).
Tre sono i chiarimenti:
nel primo le Entrate informano che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. Tali soggetti, dunque, continuano a rilasciare le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità;
nel secondo chiarimento viene specificato che, nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria non deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino;
nell’ultima risposta le Entrate hanno chiarito che, in generale, nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie (da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente) sia altre voci di spesa non sanitarie, non occorre emettere la fattura elettronica. In questi casi, per i quali deve essere emessa la fattura in formato cartaceo, vanno comunque distinte due diverse ipotesi:
se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) inviando e classificando l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS e segnalando l’importo riferito alle spese non sanitarie con il codice AA “altre spese”;
se, invece, dal documento di spesa non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera somma deve essere trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it