COSTITUITO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA (OCRI)

COSTITUITO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA (OCRI)

Il Capo II del Titolo II (articoli dal 16 al 18) è dedicato agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
Già previsto già dalla legge delega (art. 4, comma 1, lett. b), presso ciascuna Camera di Commercio, dovrà essere istituito un apposito organismo, denominato “Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa” (OCRI) con il compito di:

di ricevere le segnalazioni di allerta che provengono dagli organi di controllo societari (art. 14) o dai creditori pubblici qualificati (art. 15),
di gestire il procedimento di allerta e
di assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l’istanza del debitore devono essere presentate all’OCRI costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. L’organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della Camera di commercio o in un suo delegato, nonché tramite l’ ufficio del referente, che può essere costituito, anche in forma associata, da diverse Camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell’articolo 17.

Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Le comunicazioni devono essere effettuate dall’ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.
Ricevuta la segnalazione o l’istanza del debitore, il referente procede senza indugio:

a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e
alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, di cui all’articolo 356 dei quali:

uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;
uno designato dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente;
uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l’elenco contiene un congruo numero di esperti,

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza sulla base dei seguenti presupposti:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile (rubricato “Cause d’ineleggibilità e di decadenza”).;
non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell’esperto.
Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l’istanza del debitore, che si tratta di “impresa minore”, convoca il debitore dinanzi all’OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.
Per “impresa minore” si intende “l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348”.

Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca dinanzi al collegio il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l’audizione in via riservata e confidenziale.
Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.
Il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All’attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti.
L’attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all’OCRI. Il referente comunica l’archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.
Quando il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.
Dell’eventuale presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore il referente dà notizia ai soggetti qualificati che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI vengono dettate all’art. 352, dove si dispone che sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure di regolazione della crisi, i componenti del collegio di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali:

abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o
abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it