L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota del 14 febbraio 2019, Prot. n. 1438, ha fornito chiarimenti in merito dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, è pari ad 8 ore nelle 24.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva diversa statuizione dei contratti collettivi, anche aziendali. Il legislatore non ha però detto nulla in ordine al parametro temporale sui cui effettuare la media oraria del lavoro notturno.
L’Ispettorato territoriale di Biella ha chiesto all’INL se l’arco temporale debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro). L’Ispettorato ha risposto al quesito con la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it