A decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.M. 2 aprile 2017 n. 93, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
L’art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 – entrato in vigore il 18 settembre 2017 – ha infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.
Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all’Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
Ricordiamo che la “verificazione periodica” è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV al D.M. n. 93/2017, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, la verificazione viene effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione.
Il titolare dello strumento di misura dovrà richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
Per saperne di più dal sito UNIONCAMERE e per scaricare l’elenco degli Organismi che effettuano la verificazione periodica clicca qui.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del D.M. n. 93/2017 clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it