DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: TUTTI I CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: TUTTI I CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Nella Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018.
L’istituto è ammesso esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. La definizione agevolata permette ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia.
La Circolare chiarisce che rientrano nel perimetro della definizione:

i contenziosi sugli avvisi di accertamento;
i provvedimenti di irrogazione di sanzioni;
gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
ogni atto impositivo che rechi una pretesa tributaria quantificabile.

Inoltre, il documento chiarisce quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.
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Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it