RAVVEDIMENTO SULL’INTERO DEBITO ANCHE SE PARZIALMENTE COMPENSATO

RAVVEDIMENTO SULL’INTERO DEBITO ANCHE SE PARZIALMENTE COMPENSATO

Non è conforme alla lettera della legge la sentenza che fa retroagire il reciproco “annullamento” delle somme a una data precedente la presentazione della dichiarazione da cui risulta il credito.
La società che ha eseguito il pagamento unificato, previsto dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, avvalendosi della compensazione per il parziale assolvimento delle obbligazioni tributarie venute a scadenza e che, contestualmente alla compensazione, ha scelto di avvalersi del ravvedimento operoso, ex articolo 13, Dlgs 472/1997, deve pagare la sanzione ridotta calcolata, però, sull’intera imposta versata in ritardo e non, invece, sulle somme residuate all’esito della compensazione.
Questo il chiarimento fornito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 6645 del 7 marzo 2019.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ravvedimento-sullintero-debito-anche-se-parzialmente-compensato