E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019, il Decreto 17 febbraio 2019, recante “Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020”.
Con tale decreto è stata fissata la misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all’attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2019-2020.
Lo stesso verrà corrisposto sulla base dei parametri e nella misura Indicata, rispettivamente, nella tabella di cui agli articoli 1, 2 e 3.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
– Codice 3010: contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
– Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento;
– Codice 3014: sanzioni.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative.
L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.
Il termine per il versamento del contributo e’ fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006, e precisamente entro il 23 luglio 2019 (art. 9).
Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 8).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it