E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019, il decreto interministeriale (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Ministero dell’economia e delle finanze) 12 marzo 2019, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello”.
Il decreto, secondo quanto è stabilito al comma 1 dell’art. 22, è entrato in vigore il 1° aprile 2019, nonostante sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 3 maggio 2019.
Dalla stessa data è stato abrogato il decreto 11 novembre 2011.
Il decreto è stato emanata in attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell’art. 65 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, riguardanti, rispettivamente: l’esecuzione degli esami analitici e organolettici per i vini DOP e IGP; i costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione; le procedure per il prelevamento dei campioni da destinare all’esame organolettico, l’individuazione degli organismi da incaricare per l’esecuzione dell’esame organolettico, l’esecuzione dell’esame organolettico e il pagamento dell’esame. All’articolo 8 vengono fissati i criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti tenuti presso le Regioni.
Nel successivo articolo 9 vengono fissati i criteri e le procedure relative all’attività delle Commissioni di degustazione.
Contro il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle commissioni di degustazione è possibile proporre ricorso alla Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI IV (artt. 11-15).
I costi per il prelievo dei campioni, per l’espletamento dell’esame analitico e per il funzionamento delle commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite.
L’ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero delle politiche agricole, contestualmente al piano dei controlli (art. 16).
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole dovrà effettuare la verifica sull’implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà adottare le misure atte a migliorare la funzionalità e l’efficienza del sistema degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere (art. 20, comma 3).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it