Con Provvedimento pubblicato il 10 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito i i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018.
Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità, introdotti dall’articolo 9-bis del Decreto Legge 50/2017, sono stati previsti anche una serie di benefici fiscali a favore dei contribuenti interessati.
Gli Isa prevedono infatti, per il periodo d’imposta 2018, l’attribuzione a ciascun contribuente di un “grado di affidabilità fiscale” espresso in una scala che va da 1 a 10 e, per coloro che raggiungono un punteggio pari almeno a 8, sono previsti i seguenti benefici:
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.
Tenuto conto, si legge nel Provvedimento, che il comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo», il provvedimento pubblicato disciplina, in via sperimentale, per il periodo d’imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.
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Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it