Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, e va determinato alla stregua dei canoni enucleati da Cass. 18287/18, non si discosta da questi ultimi e va pertanto confermata la pronuncia di merito che, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, ai sensi dell’art. 9 l. div., ha revocato l’obbligo di corrispondere tale assegno a carico dell’ex marito, per il venir meno sia della richiamata funzione assistenziale, a causa della sopravvenuta riduzione della capacità reddituale dell’uomo, conseguente al suo pensionamento, mentre ormai l’ex moglie è del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di un reddito medio di euro 3.000 mensili, sia di quella perequativo-compensativa, atteso che la beneficiaria neppure aveva dedotto quale fosse stato il suo contributo alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex coniuge.
Fonte: (Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 05-03-2019, n. 6386) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.
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