Anche dopo l’emanazione della alla nuova disciplina dettata dalla L. n. 37 del 3 maggio 2019 (Legge europea 2018) permane l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività professionale di agente di affari in mediazione con quella di amministratore condominiale.
E’ questo il contenuto di uno nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2019 emanata in risposta ad un’istanza di interpello proposta da un’associazione di amministratori e revisori contabili con la quale si chiedevano chiarimenti circa la possibilità per l’agente immobiliare di svolgere anche l’attività di amministratore di condominio in via professionale e viceversa.
Secondo quanto disposto dal nuovo comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 39/1989 le incompatibilità sono ora limitate alle sole seguenti ipotesi:
attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione;
situazioni di conflitto di interessi.
Secondo il Ministero, comunque venga intesa l’attività di amministratore di condominio, il suo esercizio risulta incompatibile con l’esercizio dell’attività di agente di affare in mediazione.
Lo stesso Ministero prende l’occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n. 39/1989 determina, da parte degli uffici della Camera di Commercio, l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it