La Corte di cassazione ha ribadito che si tratta di un illecito di natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La rilevanza penale della dichiarazione dei redditi infedele si consuma con l’invio della dichiarazione annuale, per cui non rileva l’eventuale presentazione dell’integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella originaria. È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23810 del 29 maggio 2019.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lintegrativa-rettifica-non-emenda-loriginaria-che-pecca-infedelta