MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: COME DEFINIRE LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: COME DEFINIRE LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

Con la Risposta n. 209 del 26 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ed in particolare in merito alla corretta determinazione del volume d’affari.
Le Entrate hanno inizialmente chiarito che l”articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e attività assimilate, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tali disposizioni si applicano, a decorrere dal 1° luglio 2019, ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.
Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.
L’Agenzia precisa inoltre, richiamando la risoluzione 47/E dell’8 maggio 2019, che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è, quindi, subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente.
Nel caso di specie oggetto dell’interpello la società istante, chiariscono infine le Entrate, quantificato il volume d’affari dichiarato ai fini IVA per il 2018, ha l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it