A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto semplificazione”, ed in particolare dell’art. 3 del DL 135/2018, i dati della Denuncia Aziendale (DA) possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS dal fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Nel Messaggio n. 2384 del 26 giugno scorso l’Inps segnala che le imprese agricole dovranno indicare nella Denuncia Aziendale i seguenti dati:
ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate
indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti
numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento
solo nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 12/2019, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello di DA.
Nel messaggio, inoltre, sono fornite le indicazioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale (DA).
Fonte: https://www.inps.it