Dopo le numerosi richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalla dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti anche ad integrazione della precedente risoluzione n. 64/$/2019 (di cui abbiamo riferito nella nostra precedente newsletter n. 16 del 22 luglio scorso con riferimento anche al pagamento del diritto annuale).
Come chiarito con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione; e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato ” al 30 settembre 2019″ “i termini dei versamenti … che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019”, i termini di versamento vengono riassunti, a seconda che lo stesso sia effettuato in un’unica soluzione o che venga rateizzato:
nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, sia titolari che non titolari di partita IVA:
– entro il 30 settembre 2019;
– entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;
nel caso di versamento rateizzato:
per i soggetti titolari di partita IVA:
entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;
entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;
entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.
Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001:
entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi;
per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986:
entro il 30 settembre 2019, la prima rata, senza interessi;
entro il 31 ottobre 2019, la seconda rata, con interessi;
entro il 2 dicembre 2019, la terza rata, con interessi.
Anche in tale ipotesi, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, restano ferme le indicazioni sopra fornite. Di conseguenza:
entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
entro il 31 ottobre 2019, la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
entro il 2 dicembre 2019, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi.
Resta ferma – come viene precisato nella risoluzione – la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:
– le prime quattro rate, senza interessi;
– qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.
Per scaricare il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate clicca qui.
Per scaricare il testo della risoluzione n. 64/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo della risoluzione n. 71/2019 clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it