Il decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019 n.58, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
L’ENPACL informa i Consulenti del Lavoro iscritti all’ente che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, come il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019.
La procedura telematica di compilazione della dichiarazione è stata resa disponibile per gli iscritti già dal 2 settembre. In caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione, precisa l’ENPACL, sono previste le seguenti sanzioni:
euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);
euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.
Fonte: http://www.enpacl.it