“Il protrarsi della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dall’art. 12, 5º comma, dello statuto del contribuente (I. n. 212/2000) non preclude, in assenza di una specifica norma sanzionatoria, l’utilizzo degli elementi acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini e per l’effetto non determina l’invalidità del conseguente avviso di accertamento”.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 16687 del 21 giugno 2019.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato che l’art. 12, comma 5, della citata legge “si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta dagli operatori del fisco presso la sede del contribuente, escludendo, quindi, dal computo quei giorni impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi”.
Non si può, quindi, fare riferimento al decorso naturale del tempo, per cinque giorni lavorativi ogni settimana, ma è necessario guardare alle giornate di effettiva presenza in sede.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it