E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la legge n. 128 del 2 novembre 2019, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
La legge – in vigore dal 3 novembre 2019 – interviene con una serie di misure a tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Tante le novità per i lavoratori appartenenti alle categorie deboli, con particolare riferimento ai riders che trovano finalmente nuove tutele a partire dalla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino alla previsione di una retribuzione di base.
All’articolo 1, il legislatore interviene direttamente anche a favore dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria, aumentandone le garanzie, per malattia e maternità.
Con l’aggiunta dell’art. 2-bis al D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, si stabilisce che per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.
Per tali soggetti la misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.
Dunque, i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, al congedo di maternità e il congedo parentale, purchè in possesso di un mese (non più tre mesi) di contributi versati alla Gestione separata INPS nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2015 clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it