In caso di pagamento indebito delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria è il fornitore;
Il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Questi, in estrema sintesi, i principi espressi dal Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con l’Ordinanza n. 29980 del 19 novembre 2019.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it