Con la Risposta n. 500 del 26 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per beneficiare del regime forfetario, abbia emesso all’inizio del 2019 fatture senza addebitare l’Iva e senza esporre la ritenuta d’acconto, può rettificare l’errore in due modi:
emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento, ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972);
emettendo e inviando al committente note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972).
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/