L’articolo 65 del decreto legge n. 18/2020 ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa che riconosce un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, se relativo a un immobile che rientra nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FisoOggi chiarisce che il suddetto credito non si applica alle attività individuate nell’allegato 1 (attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità) e alle attività indicate nell’allegato 2 (servizi per la persona) del Dpcm 11 marzo 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, riportando nel modello F24 il codice tributo “6914” istituito dall’Agenzia delle entrate con apposita risoluzione. Tale modello va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: https://www.fiscooggi.it