L’Inps informa che, dal 1 giugno, è attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ss. mm., che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari, ai sensi dell’art. 103 del decreto “Rilancio” (Emersione di rapporti di lavoro).
Il comma 3 del citato articolo circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
L’Istituto, per un maggiore dettaglio delle attività, rinvia ai codici ATECO indicati nell’allegato del decreto interministeriale richiamato dall’art. 103 del suddetto decreto legge.
Fonte: https://www.inps.it