Gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati per il controllo della spettanza del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che utilizzano strumenti di pagamento elettronici tracciabili (art. 22, comma 5, DL n. 124/2019), tenuto conto delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, possono sanare l’omissione eseguendo, entro il 20 novembre 2020, una comunicazione cumulativa con i dati del mese di ottobre 2020.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della Risposta n. 503 dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2020.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it