PER L’ESENZIONE IVA IL CHIROPRATICO DEVE AVERE UNA FORMAZIONE ADEGUATA

PER L’ESENZIONE IVA IL CHIROPRATICO DEVE AVERE UNA FORMAZIONE ADEGUATA

“In tema di iva, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale”.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it