OBBLIGO DI VIGILANZA SULL’OPERATO DEL COMMERCIALISTA

OBBLIGO DI VIGILANZA SULL’OPERATO DEL COMMERCIALISTA

Con l’ordinanza n. 28290 dell’11.12.2020 la Corte di Cassazione conferma, come già in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova delia sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
In relazione alla responsabilità imputata dal contribuente al commercialista, la Corte ha statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Nel caso in questione il contribuente aveva addirittura incaricato un soggetto non abilitato alla professione e non aveva adeguatamente vigilato sull’operato dello stesso, neppure chiedendo periodicamente informazioni relative agli adempimenti contabili e tributari delegatigli.
In questo caso il contribuente non può andare esente da responsabilità né sottrarsi alle conseguenze delle violazioni di disposizioni tributarie.
Massima attenzione quindi alla scelta dei professionisti a cui affidarsi.
 
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