Nella Circolare n. 5/E del 14 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, come precisato nella Circolare n. 15/E del 2020, sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in “conto esercizio”, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19, e finalizzato a fronteggiare esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi o alla zona economica non sviluppate adeguatamente mediante l’integrazione di ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle attività economiche agevolate.
Non si tratta, quindi, di misure che attuano una determinata politica fiscale, ma hanno lo scopo di compensare, almeno parzialmente, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.
Dato quindi il carattere di eccezionalità della misura, l’Agenzia ritiene che il contributo in questione e tutte le agevolazioni dello stesso genere:
non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del DL Sostegni;
non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio previsto;
non siano da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali di cui al comma 5 del citato articolo 1.
L’esclusione dai parametri di calcolo, precisa ancora l’Agenzia Entrate, è applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 come, ad esempio, il bonus affitti Dl Rilancio, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it