Per quanto concerne l’investimento immobiliare, l’accensione di un prestito bancario, opportunamente certificato, è prova idonea della provenienza non reddituale della provvista.
È necessario giustificare la capacità reddituale anche in merito alle spese di mantenimento dell’immobile, non risultando sufficiente la sommaria affermazione che le spese sono state sostenute per intero dal genitore, seppur comproprietario e convivente, trattandosi di giustificazione troppo generica e non documentabile.
A fornire questo principio è stata l’ordinanza della Corte di cassazione n. 149 del 7 gennaio 2019.
Fonte: http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/acquisto-e-mantenimento-casa-l-aiuto-del-genitore-va-documentato