CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE – CHIARIMENTI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI POSSESSO ED ISCRIZIONE DELLA PEC

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE – CHIARIMENTI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI POSSESSO ED ISCRIZIONE DELLA PEC

Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019, ha reso nuovi chiarimenti sulla cancellazione dal Registro delle imprese di società ed imprese individuali, con particolare riguardo all’obbligo di possesso ed iscrizione della PEC.
Secondo la normativa vigente (comma 2, dell’art.5, del D.L. n.179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, per le imprese individuali; comma 6 bis, dell’art.16, del convertito dalla L. n. 35/2012, per le società) e secondo quanto espresso in due recenti pronunce dalla Corte di Cassazione, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata. Tale indirizzo costituisce l’indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione di esso.
Nella precedente circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, lo stesso Ministero dello sviluppo economico, nel fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, aveva chiarito che le imprese individuali hanno l’obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese dal 2013, ma che tuttavia tale obbligo non si applicava nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese, in quanto non più “attive”.
La motivazione in base alla quale tale interpretazione era stata adottata risiede nel fatto che l’art. 5, comma 2 prevede che l’obbligo di iscrizione della PEC sia a carico delle imprese individuali “attive” escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di iscrizione di cancellazione.
Si chiede ora di conoscere se l’eccezione evidenziata debba essere confermata, non solo relativamente alle istanze di cancellazione presentate dalle imprese individuali, ma anche da quelle collettive.
Il Ministero ricorda che, con riguardo alla presenza del requisito della attività dell’impresa ai fini dell’applicazione della sanzione, anche per le imprese costituite in forma collettiva, il legislatore parallelamente a quanto previsto per le individuali, ha previsto la sanzione della sospensione dell’iscrizione in caso di mancanza della comunicazione dell’indirizzo PEC (comma 6-bis). Tuttavia non ha richiesto esplicitamente il requisito dell’attività della gestione della società.
Pertanto – scrive il Ministero – adottando un’interpretazione letterale anche se l’oggetto dell’istanza è la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, l’iscrizione dell’istanza deve essere sospesa.
Nonostante l’ostacolo costituito dal fatto che la norma non specifica che l’obbligo di comunicare la PEC sussista solo nel caso di imprese attive, secondo il Ministero, in via teleologica, “le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo PEC, possano ritenersi estensibili anche alle società”.
Si ritiene, infatti, che il requisito della vigenza dello stato di attività dovrebbe restare, anche per le società, un presupposto imprescindibile per l’applicazione della sanzione.
Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione – scrive il Ministero – “creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese”.
Concludendo, anche per motivi di omogeneità di adozione del criterio interpretativo, il Ministero ritiene sostenibile la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo PEC.
Il Ministero precisa, infine, che in capo all’impresa grava la responsabilità della validità dell’indirizzo PEC comunicato per tutto il periodo in cui l’iscrizione permane, mentre alla Camera di commercio non spetta alcun compito di verifica ma è tenuta a provvedere tempestivamente all’iscrizione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare ministeriale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it