CHIARIMENTI IN TEMA DI REGIME DI VANTAGGIO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

CHIARIMENTI IN TEMA DI REGIME DI VANTAGGIO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

“In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI”.
Inoltre, precisa ancora la Cassazione, le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto”.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza 31427 del 2 dicembre 2019.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it