Il legislatore della riforma ha regolamentato la peculiare ipotesi di cessazione dell’attività in modo unitario, sia per l’imprenditore individuale che per quello collettivo, stabilendo che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno decorrente dalla cessazione dell’attività del debitore qualora l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla stessa, ovvero entro l’anno successivo (art. 33, comma 1).
Per gli imprenditori la cessazione dell’attività viene identificata con la cancellazione dal Registro delle imprese, tuttavia per i debitori non iscritti la cessazione coincide col momento in cui i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
Nella finalità di facilitare le operazioni di notificazione di eventuali azioni ad opera di terzi, si impone all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata per tutto l’anno successivo rispetto alla cancellazione.
Viene inoltre precisato che l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può intentare ricorso né al concordato preventivo né all’accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché la relativa domanda risulterebbe soggetta alla declaratoria di inammissibilità (art. 33, comma 4).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it