Per poter dare attuazione alla disciplina contenuta nella riforma della crisi e dell’insolvenza, il legislatore ha dovuto apportare delle modifiche alle disposizioni del Codice civile.
Agli articoli dal 375 al 384 vengono disposte modifiche riguardano i seguenti articoli: 2086, 2119, 2257, 2288, 2308, 2380-bis, 2409-novies, 2467, 2475, 2476, 2477, 2484, 2486, 2497.
Disposta l’abrogazione dell’articolo 2221 che prevede l’assoggettamento degli imprenditori commerciali alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, in caso d’insolvenza (art. 384).
1) All’articolo 2086 viene modificata la rubrica da “Direzione e gerarchia nell’impresa” a “Gestione dell’impresa” e, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 375).
2) È stato modificato anche il comma 2 dell’articolo 2119, in quanto è stato statuito che:
– non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa
dell’impresa;
– gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e
dell’insolvenza, con conseguente rinvio alla disciplina contenuta nel nuovo codice (art. 376).
3) Disposta anche la modifica degli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 e 2475 in quanto vengono estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’art. 2086, comma 2, in forza del quale l’imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 377).
4) Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, l’art. 378 prevede:
all’ articolo 2476, dopo il quinto comma, l’aggiunta del seguente:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”.
Gli amministratori vengono così fortemente responsabilizzati alla conservazione del patrimonio sociale.
All’ articolo 2486, dopo il secondo comma , l’aggiunta del seguente:
“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
5) L’articolo 380 prevede l’aggiunta, all’articolo 2484, di una nuova causa di scioglimento delle società di capitali: il numero 7-bis, in forza del quale costituisce causa di scioglimento della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata anche “l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata”.
6) È stato fatto un intervento anche sulle società cooperative che svolgono attività commerciali:
viene sostituito il secondo periodo del comma 1 dell’ art. 2545-terdecies, prevedendo che le stesse sono soggette a liquidazione giudiziale;
viene sostituito il primo periodo del comma 1 dell’ art. 2545-septiesdecies, nel quale si prevede che in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza (art. 381).
7) È infine prevista . a decorrere dal 15 agosto 2020 – l’abrogazione dell’art. 2221 c.c., dove si stabilisce che “Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali”.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it