I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. Rimane invece l’obbligo di annotazione nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, oltre all’emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 198 del 19 giugno 2019, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it