La Corte di Cassazione conferma con l’ordinanza n. 23362 del 23.10.2020 che il domicilio fiscale, che determina la attribuzione della competenza per territorio degli uffici della Agenzia delle entrate, per le persone fisiche residenti nello Stato si identifica nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, con obbligo di comunicare formalmente all’Amministrazione ogni successiva variazione, non avendo alcuna rilevanza altri elementi fattuali.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio (Cass., sez. 5, 30 maggio 2012, n. 8637; Cass, sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23509).
La CTR Lombardia, nel caso di specie, si dovrà pertanto adeguare al seguente principio di diritto: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.p.r. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all’Amministrazione l’attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’ufficio dell’Amministrazione in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, in relazione all’anagrafe tributaria del Comune, non rilevando a tale fine né la dimora, né l’assegnazione della casa coniugale, né le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie”.
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