Un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può essere dedotta dai documenti giustificativi. Una circostanza questa che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare.
A dichiararlo la Corte di Giustizia UE nella sentenza alla causa n. C 47/18 del 18 settembre 2019, intervenuta su un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti.
L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce i requisiti massimi che possono essere imposti da una normativa nazionale per quanto riguarda il contenuto dell’insinuazione di un credito e che l’obbligo di comunicare la data di insorgenza del credito è soddisfatto qualora quest’ultima sia desumibile dai documenti prodotti in allegato all’insinuazione di credito, con susseguente verifica della validità dell’insinuazione secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura principale (lex concursus).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it