Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze che, modificando il decreto 17 giugno 2014, definisce le nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno debba avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, invece, deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate informa circa l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’ area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.
Le disposizioni previste dal Dm 28 dicembre 2018 si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it