L’articolo 3, comma 1-quinquies, novellando l’art. 2330 del Codice civile, riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui sede è stabilita la sede sociale.
Tale disposizione:
avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente dal 13 febbraio 2019;
si applicherà, secondo il nostro parere, oltre che alle società per azioni
alle società in accomandita per azioni (per il richiamo fatto dall’art. 2454 C.C.);
alle società a responsabilità limitata (per il richiamo fatto dal comma 3, dell’art. 2463 C.C.);
alle società cooperative (per il richiamo fatto dal comma 1 dell’art. 2519 C.C. e dall’art. 2523 C.C.).
Da notare, tuttavia, che l’art. 2523. (rubricato: Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società), come formulato dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successivamente modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003, stabilisce che “Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330”.
Tale articolo, pur non venendo espressamente modificato, riteniamo che la riduzione dei tempi in questione valga anche per le società cooperative.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it