DEFINIZIONE AGEVOLATA SOLO PER LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO ATTI IMPOSITIVI: SENTENZA CASSAZIONE

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOLO PER LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO ATTI IMPOSITIVI: SENTENZA CASSAZIONE

La controversia che ha come oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art.36 bis d.P.R. n.600/1973 a seguito di omesso o carente versamento dell’Irpef e impugnata solo per vizi propri, non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata.
Tale cartella non può ritenersi atto impositivo in quanto deriva, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
Il comma 10 dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 prevede infatti che possano accedere alla definizione agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Questo, in sintesi, il principio esposto dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 7099 del 13 marzo 2019.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it