Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile.
Lo chiarisce l’Agenzia Entrate, la Risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2021, che precisa che sono fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.
Pc, laptop e tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza”, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto, le Entrate ritengono che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà operare la ritenuta d’acconto Irpef, a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it