Entro il 30 Aprile 2019, è previsto il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.
La modalità di versamento dell’imposta di bollo riguarda documenti, i libri e i registri formati e conservati in formato digitale, secondo le disposizioni di cui ai D.P.C.M. del 13 novembre 2014 e del 3 dicembre 2013.
Nonostante la modifica al comma 2 dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, da parte del D.M. 28 dicembre 2018, nulla è cambiato per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali che continua ad essere pagata – tramite modello F24 telematico – entro 120 giorni dalla chiusura dall’esercizio. Ciò che è cambiato è il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo ed indicando in fattura l’apposita dicitura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale.
Pertanto, il termine di versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio e quindi entro il 30 aprile 2019 per le aziende con anno fiscale coincidente con l’anno solare (gennaio – dicembre 2018).
E’ ovvio che, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ma che va, ad esempio, da luglio 2018 a 30 giugno 2019, la scadenza per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informativi è fissata entro il 28 ottobre 2019.
Per quanto riguarda le modalità di versamento, l’art. 6 comma 1 del decreto del 17 giugno 2014 prevede che “l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.
Pertanto, il versamento deve avvenire tramite modulo F24, indicando il codice tributo “2501” (denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”) e indicando l’anno per il quale si svolge il versamento.
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per i libri e i registri di cui all’art. 16 della Tariffa allegata al D,P,R, n, 642/1972, tenuti con modalità informatiche, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni 2.500 registrazioni a prescindere dalle righe di dettaglio, anziché ogni 100 pagine.
Fonte: https://www.tuttocamere.it