Con la Risposta n. 348 del 28 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, subordinando l’utilizzo ad un “accordo tra le parti” e facendo salve le responsabilità del cedente/prestatore del servizio.
Relativamente alla firma digitale, l’Agenzia precisa che:
se l’intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura già predisposta, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;
se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma
digitale.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it